
Il Consiglio Nazionale Forense ha cambiato la propria posizione, legittimando la indicazione del “prezzo” della prestazione professionale in un messaggio pubblicitario.
Con la sentenza 243/2017 ha stabilito che “Non può (più) considerarsi contrario al decoro ed alla correttezza un messaggio pubblicitario che contenga tutti gli elementi richiesti dalla norma deontologica e che solo enfatizzi quello del corrispettivo che, tra l’altro, come noto, costituisce un elemento contrattuale di interesse primario per il cliente e, quindi, un elemento fondamentale per un’informazione pubblicitaria professionale corretta e completa”.
Con una avvertenza: il compenso dovrà comunque essere congruo e proporzionato alla prestazione, rimanendo validi i principi di dignità e decoro e il divieto di accaparramento di clientela.
Questo articolo è pubblicato su www.altalex.com/avvocatoquattropuntozero del 24 aprile 2018