Avvocati, Comunicazione e Deontologia

In questa pagina sono raccolte le pronunce disciplinari del Consiglio nazionale forense che rilevano a fini della pubblicità informativa dell’Avvocato e della comunicazione dello studio legale.

L’obiettivo è quello di fornire agli avvocati un quadro aggiornato dello stato della giurisprudenza deontologia in tema di pubblicità e comunicazione dello studio legale per poter serenamente approcciarsi ad una Comunicazione della propria attività e del proprio studio corretta ed efficace, qualsiasi sia il canale prescelto: carta stampata, web o social. 

Le sentenze qui raccolte riguardano per lo più la comunicazione, la pubblicità informativa o condotte che possono rilevare come espressione in pubblico di comportamenti e parole.
Le sentenze inserite sono quelle pubblicate sul sito Codicedeontologico.it. a partire da gennaio 2018.


AVVERTENZA: Nonostante il mio obiettivo sia quello di tenere questa pagina sempre aggiornata, non sono un bot.
Se volete segnalare eventuali aggiornamenti e integrazioni scrivete pure a clamorcom@claudiamorelli.it. Grazie!

UN BREVE RECAP 

In un contesto segnato dalla crescita esponenziale del numero degli avvocati iscritti negli albi forensi, con contestuale contrazione del reddito prodotto, si sono inserite, dal 2006 ad oggi, una serie di riforme volte alla “liberalizzazione” della professione forense, promosse allo scopo di ridurre il costo dei servizi legali, denunciato come eccessivamente oneroso da influenti stakeholder rappresentativi del mondo delle imprese.

In estrema sintesi,  con il decreto legge Bersani 223/2006 sono state abolite le tariffe forensi minime obbligatorie, stabilite con decreto ministeriale, e sono caduti i vincoli alla pubblicità della professione; con il decreto Salva-Italia del Governo Monti (n. 201/2011) sono state introdotte le società di capitali e inserito l’obbligo del preventivo.
Da quel momento il settore professionale forense è stato investito da forti polemiche ai più alti vertici delle istituzioni del paese, fino ad arrivare ad una pesante querelle combattuta nelle aule dei tribunali amministrativi con riguardo alla condanna milionaria comminata dall’Antistrust nei confronti dell’organismo di rappresentanza istituzionale di categoria, il CNF,  per sopposte  pratiche restrittive della concorrenza proprio sul fronte della pubblicità basata sui prezzi delle prestazioni professionali (condanna poi annullata nel 2016).

Nel contempo il quadro normativo primario, secondario e deontologico della categoria- con un impatto consistente sulle modalità di esercizio della professione e quindi dei modelli professionali di riferimento – è stato segnato da numerosi e contraddittori interventi normativi, in un vero e proprio braccio di ferro tra due contrapposte visioni della professione (liberista vs liberale, semplificando) che si è riverberato anche nei giudizi disciplinari a carico degli Avvocati più market oriented nella organizzazione e nella erogazione del servizio professionale.
Nella prima visione è il mercato a dettare le regole, l’incrocio di domanda e offerta è giocato pressoché esclusivamente sul prezzo e la pubblicità non dovrebbe avere alcun limite; nella seconda, il mercato professionale forense è in qualche modo governato da una serie di condizioni che traggono ragione dalla rilevanza costituzionale del diritto di  difesa e dalla responsabilità sociale della professione riguardo ai beni che sono oggetto delle prestazioni professionali (i diritti e doveri delle persone). Una visione nella quale la “pubblicità informativa” è sostanzialmente condizionata al decoro e alla dignità della professione, finalizzata non “all’accaparramento di clientela” ma alla indicazione al pubblico degli elementi utili a fornire una informazione completa e veritiera

Oggi il quadro legislativo si è stabilizzato e potremmo azzardare che le due visioni stiamo trovando un compromesso da “terza via”. La riforma dell’ordinamento professionale n. 247/2012, che ha disegnato uno Statuto autonomo della categoria, nuovi interventi normativi sulle società tra avvocati, le successive e conseguenti riforme del Codice deontologico forense (consulta il sito istituzionale del CNF al link http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/il-nuovo-codice-deontologico) e l’attuale evoluzione della giurisprudenza disciplinare del CNF proprio in tema di corretta informazione al pubblico (tramite tutti i canali anche digitali e contenuti), da ultimo con la sentenza di aprile 2018 che ha sdoganato la indicazione dei prezzi delle prestazioni pur se congrui e proporzionati) aprono nuovi scenari e possibilità.

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♦ BRAND NAMING E PAY OFF: vietato ingenerare confusione tra le “materie di attività prevalente” e le “specializzazioni professionali”

L’avvocato può indicare i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, ma l’affermazione di una propria “specializzazione” presuppone l’ottenimento del relativo diploma conseguito presso un istituto universitario (Nel caso di specie, il professionista aveva indicato nella propria carta intestata la dicitura “Studio legale militare”, senza tuttavia aver conseguito la relativa specializzazione ma esclusivamente in ragione del fatto che l’incolpato stesso si occupava, a suo dire, di tale branca del diritto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della pratica forense per sei mesi).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 90 del 13 giugno 2022

♦ RUOLO E AUTOREVOLEZZA DELL’AVVOCATO
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 23 settembre 2020

Per il suo alto ruolo, l’avvocato deve non solo essere, ma anche apparire integerrimo.
L’autorevolezza di un avvocato, consapevole del suo alto ruolo (“garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti”), risiede non solo e non tanto nella sua preparazione e nel suo personale talento, ma nell’onestà e correttezza del suo personale comportamento. La corrispondenza di quest’ultimo ai canoni deontologicamente stabiliti è a tutela non del singolo avvocato, ma dell’intera avvocatura, ed è per tale motivo che il comportamento del professionista non soltanto debba essere rispettoso di tali canoni, ma debba altresì sempre apparire tale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 170 del 23 settembre 2020

♦ WHATSAPP E’ DECOROSO
CNF 2021-28 Whatsapp e decoro

L’uso della messaggistica, che consente una comunicazione più immediata e veloce, non possa ritenersi in sé in violazione dell’art. 9 del NCDF poiché, per molti aspetti, ormai rappresenta un vero e proprio metodo di comunicazione avente anche
valore legale e, che per di più, fornisce anche una valida prova nel processo.
Anche gli attuali orientamenti giurisprudenziali, hanno ritenuto il messaggio quale valida prova nei rapporti contrattuali tra le parti essendo parificabile ad un documento informatico che consente la conoscenza della volontà delle parti stesse.

♦ LA PUBBLICITA’ DELL’AVVOCATO NON PUO’ ESSERE CELEBRATIVA, COMPARATIVA, ATTRATTIVA O BASATA SU OFFERTE GRATUITE
CNF 2021-75 Pubblicità promozionale

L’informazione sull’attività professionale,  di cui agli artt. 17 e 35 C.D.F.,  «deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo» con conseguente divieto di adoperare forme di “pubblicità” professionale comparativa ed autocelebrativa (C.N.F. n. 23 del 23 aprile 2019) e di offrire prestazioni professionali a compensi infimi o a forfait (CNF n. 243 del 28 dicembre 2017). Con la sentenza n. 118 del 23 luglio 2015, inoltre, il C.N.F. ha affermato che vìola le prescrizioni normative quella pubblicità aventi modalità attrattive della clientela operate con mezzi suggestivi ed incompatibili con la dignità e con il decoro della professione, quale ad esempio l’uso del termine “gratuito”.

♦ SONO VIETATI GLI APPREZZAMENTI DENIGRATORI NEI CONFRONTI DI UN COLLEGA
CNF 2020-234 Vietati apprezzamenti denigratori nella vita privata

Certamente biasimevoli e da censurare, unitamente alla allusione alle somme di sua
competenza ma, così come fatto intendere, non percepite dallo studio gli apprezzamenti nei confronti di un collega

♦ NESSUNA SCRIMINANTE PER LE ESPRESSIONI OFFENSIVE DELL’AVVOCATO
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 13 luglio 2020

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 9 cdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 cod.pen.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Gabriele Melogli), sentenza n. 103 del 13 luglio 2020

♦ ILLECITO RICHIEDERE COMPENSI SPROPORZIONATI
Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia, decisione del 12 giugno 2017

Illecito richiedere compensi sproporzionati rispetto all’attività effettivamente svolta 
La richiesta di compensi sproporzionati ovvero non adeguati all’attività professionale realmente svolta, nonché rimborsi di spese di giustizia mai sostenute, costituisce illecito ex art. 29 c.d.f.

♦ INFORMARE IL CLIENTE E’ DOVEROSO
CNF sentenza 2018-179 – Dovere di Informazione al cliente

Ai sensi dell’art. 27 cdf (già art. 40 codice previgente), l’avvocato deve fornire al cliente informazioni chiare, intellegibili ed esaustive, e tale dovere non viene meno sol perché relative ad eventi cui lo stesso cliente abbia personalmente partecipato (nella specie, un’udienza del processo) giacché, agli occhi di una persona non esperta del settore, le attività forensi sono comunque di difficile interpretazione, quantomeno in ordine alla loro portata ed ai loro effetti.

♦  L’INVITO PUBBLICO SUI SOCIAL A PROMUOVERE AZIONE NON E’ (SEMPRE) ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA

Cnf_2022_81 Promozione su social azione legale

L’invito pubblico sui social a promuovere un’azione legale non costituisce necessariamente violazione dell’articolo 37 del Codice deontologico forense. Va infatti sempre accertato in concreto se il comportamento “incriminato”, costituisca, o meno, indebito accaparramento di clientela. Lo ha stabilito il Consiglio nazionale forense, con la sentenza RD 81/22, che ha respinto il ricorso del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze contro il provvedimento del novembre 2020 del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense con il quale era stata deliberata l’archiviazione del procedimento disciplinare a carico del legale

♦  ACCAPARRAMENTO OCCULTO TRAMITE UN FORM SU SITO ALTRUI
CNF 2021-97 Accaparramento occulto

La pubblicazione su un sito internet di un modulo di nomina a difensore e della procura speciale per la denuncia all’autorità giudiziaria costituiscano una offerta al pubblico, o comunque ad una molteplicità indiscriminata di persone, delle prestazioni
professionali dell’avvocato, tale da configurare la fattispecie dell’art. 37, comma 4, del CDF, stante la natura di luogo pubblico virtuale di internet. “All’avvocato è fatto divieto di offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nonché nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in
luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 37 cdf). Costituisce violazione disciplinare l’inosservanza dell’espresso divieto per l’avvocato di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione rivolta a potenziali interessati per uno specifico affare” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 4 ottobre 2019).
La conoscenza della pubblicazione e il consenso all’iniziativa del gestore del sito rendono il professionista consapevole dell’offerta al pubblico delle proprie prestazioni, rendendolo responsabile sia per la volontà espressa con il consenso sia per non aver posto in essere tutto quanto nelle sue possibilità per impedire la pubblicazione. Cosicché la pubblicazione sul sito del comitato è
imputabile anche al ricorrente.

 

♦ PROMETTERE COMPENSO SOLO IN CASO DI VITTORIA COSTITUISCE ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA
CDD di Perugia 16 dicembre 2015

Costituisce illecito deontologico, il comportamento dell’avvocato che induce il cliente a conferirgli incarico di procedere in giudizio, con la promessa che gli onorari verranno corrisposti solo in caso di vittoria, giustificando poi la richiesta di compensi professionali come spese proporzionali al valore della causa e prospettando al cliente di procedere all’impugnazione della sentenza, nell’ipotesi di giudizio di primo grado negativo, gratuitamente.

♦ ILLECITO DISCIPLINARE A FORMA LIBERA o “ATIPICO”: LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI PROBITA’, DIGNITA’ E DECORO NON E’ ESCLUSA DALLA SANZIONABILIA’
CNF – sentenza 2018-132 Illeciti atipici e sanzionabilità

Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità
Posted: 30 Mar 2019 03:30 AM PDT
Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

♦  ESPRESSIONI SCONVENIENTI NEI RAPPORTI CON I MAGISTRATI: L’ESPRESSIONE DEL DISSENSO SOGGIACE AI LIMITI DEONTOLOGICI
CNF sentenza 2018-113 – Limiti alla libertà di espressione e al diritto di critica

Non sussiste rapporto di specialità fra gli articoli 52 (“Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive”) e 53 (“Rapporti con i magistrati”) del codice deontologico, giacché il secondo delimita l’ambito etico nel quale devono estrinsecarsi i rapporti fra avvocati e magistrati, mentre il primo individua una specifica violazione dei canoni comportamentali di dignità e decoro, che potrebbe essere commessa anche per il tramite della scrittura: in presenza dei necessari presupposti di fatto, l’utilizzo delle “espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio” ben può comportare la violazione di entrambe le norme.
La espressione del dissenso da parte dell’avvocato soggiace ai limiti deontologici. L’avvocato infatti deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza, non solo nei confronti della parte assistita, ma anche e soprattutto verso l’ordinamento (generale dello Stato e particolare della professione), verso la società, verso i terzi in genere, in quanto i concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l’agire degli avvocati.

ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE: L’ILLECITO NON E’ SCRIMINATO DALL’EVENTUALE VERIDICITA’ DEI FATTI NE’ DAL DIRITTO-DOVERE DI DIFESA 
CNF- sentenza 2018-112 – Espressioni sconvenienti

L’espressione tacciata di offensività riveste rilievo deontologico “di per sé”, cioè a prescindere dalla veridicità dei fatti che hanno dato luogo alla presentazione dell’esposto. Né il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive.
Benche´ l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione, giacché la libertà che viene riconosciuta alla difesa della parte non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro.

♦PROCESSI E MASS-MEDIA: E’ ILLECITO OFFRIRE ASSISTENZA GRATUITA PER OTTENERE NOTORIETA’ DA RIMBALZO
CNF – 2018-069 – Casi mediatici e offerta assistenza gratuita

Costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela, alla luce dell’articolo 37 comma c del Codice deontologico forense, offrire la propria difesa gratuita prospettando interventi risolutori a danno dei colleghi difensori di fiducia di una persona sottoposta a procedimento penale, con l’obiettivo  di ottenere “notorietà di rimbalzo” dal clamore mediatico intorno al caso specifico. “Appare evidente il disvalore della condotta dell’avvocato che, trascurando e superando i colleghi designati quali  difensori, si rivolga ad un terzo prospettando interventi forse risolutivi a carattere gratuito. Con ciò gettando sostanzialmente un’ombra sull’operato degli altri avvocati senza aver ricevuto alcun mandato in proposito ma anzi sollecitandolo ed in assenza, ovviamente, dei relativi presupposti: un’indebita intrusione – con sostanziali intenti denigratori – in una pratica altrui che si risolve in un tentativo di acquisizione di clientela attraverso l’offerta di una prestazione ad un determinato soggetto.
L’antinomia di un tale comportamento non può essere sottovalutata anche per i suoi effetti sul piano dell’immagine di una categoria i cui componenti paiono contendersi occasioni di visibilità se non di lavoro…”

♦PROBITA’, DIGNITA’ e DECORO SONO CONCETTI GENERALI DI DEONTOLOGIA

Cassazione Deontologia 2021_13167 Principi generali probità e decoro
In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del Codice deontologico che elencano i comportamenti che il professionista deve tenere nei rapporti con i colleghi, la parte assistita, la controparte, i magistrati e i terzi, costituiscono mere esplicitazioni esemplificative dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, previsti in via generale dalla legge professionale e dallo stesso Codice (cfr. Cass., Sez. Un., 27/01/2004, n. 1414;
6/06/ 2002, n. 8225), sicché la loro inosservanza si traduce inevitabilmente nella violazione di tali doveri, la quale non richiede un autonomo accertamento, a meno che non sia contestata in relazione a comportamenti diversi da quelli specificamente riconducibili alle predette disposizioni.

CNF – sentenza 2018-009 I principi generali di deontologia

Probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) sono principi generali e concetti guida a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l’agire degli avvocati, e mirano a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

♦LA (POTENZIALE) RILEVANZA DEONTOLOGICA DELLA VITA PRIVATA DELL’AVVOCATO
CNF – sentenza 2017-230 Potenziale rilevanza deontologica vita privata dell’avvocato

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.

♦PREZZI E PUBBLICITA’ INFORMATIVA: SI POSSONO INDICARE I PREZZI PURCHE’ CONGRUI E PROPORZIONATI
CNF – sentenza 2017-243 – Prezzi e pubblicità informativa

Il CNF ha modificato in parte la propria giurisprudenza in materia di indicazione dei prezzi delle prestazioni anche in messaggi pubblicitari. Secondo la sentenza, a seguito dell’evoluzione normativa “liberalizzatrice” (iniziata con il D.L. n. 248/2006, proseguita con l’art. 10 L. n. 247/2012 e culminata con l’art. 35 del Nuovo Codice Deontologico), l’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale “con qualunque mezzo”, nel rispetto dei limiti della trasparenza, verità, correttezza e purché l’informazione stessa non sia comparativa, ingannevole, denigratoria o suggestiva. Conseguentemente, non può (più) considerarsi contrario al decoro ed alla correttezza un messaggio pubblicitario, che contenga tutti gli elementi richiesti dalla predetta disciplina deontologica, sol perché enfatizzi il corrispettivo -se congruo e proporzionato-, il quale infatti costituisce un elemento contrattuale di interesse primario per il cliente e, quindi, un elemento fondamentale per un’informazione pubblicitaria professionale corretta e completa. 

♦ACCETTARE COMPENSI IRRISORI E’ ILLECITO.
I LIMITI DEONTOLOGICI ALLA PUBBLICITA’ PROFESSIONALE
CNF – sentenza 2017-244- Prezzi irrisori sono accaparramento di clientela  (identiche nn. 245 – 246)

Il compenso irrisorio mortifica la professione forense, costituisce accaparramento di clientela e costituisce illecito deontologico aderire a Convenzioni, ancorché pubbliche, che promettano compensi sproporzionati al ribasso.
I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’Ordinamento affidata al potere – dovere dell’ordine professionale.

Leggi anche la sentenza CNF sui criteri per stabilire se il compenso è irrisorio CNF – sentenza 2017-241 _Criteri per stabilire se il compenso è irrisorio

♦COMPENSI E REVENGE PORN
CNF 2021-14 Revenge porn

 

E’ illecito il comportamento negativo dell’avvocato diretto al tentativo di estorsione ai danni di [OMISSIS] mediante la diffusione di foto intime in possesso dell’incolpato stesso.
Non meritano accoglimento, pertanto, le censure suddette, essendo la decisione congruamente motivata, in relazione ad un comportamento contrario ai canoni etici fondamentali.

♦SPOT E VISUAL NELLA PUBBLICITA’ INFORMATIVA DELL’AVVOCATO: I LIMITI DEONTOLOGICI
CNF – sentenza 2017-208 Il visual nella pubblicità dell’avvocato

L’immagine è importante e deve trasmette le caratteristiche di professionalità dell’avvocato.
Dalle valutazioni dell’immagine e dalla sua contestualizzazione deriva una impressione quantomeno inadeguata rispetto a quelle caratteristiche di professionalità che, seppure nelle forme ritenute più consone rispetto ai soggetti che si desiderano raggiungere con il messaggio stesso, dovrebbero caratterizzare l’avvocato.
Il codice deontologico, anche a seguito della entrata in vigore delle norme che prevedono la possibilità di dare informazioni sull’attività professionale, non consente una pubblicità indiscriminata ed elogiativa, intrinsecamente comparativa in quanto diretta a porre in evidenza caratteri di primazia in seno alla categoria, perché incompatibile con la dignità e il decoro della professione e, soprattutto, a tutela dell’affidamento della collettività (Nel caso di specie, l’avvocato aveva pubblicizzato nel quotidiano cittadino ed in alcuni manifesti murali informazioni sulla propria attività professionale, affermando che il suo studio legale si occupava di infortunistica stradale “seriamente”, senza “spese di istruttoria” e con “totale supporto in ogni fase del procedimento”, lasciando così intendere un quid pluris rispetto agli obblighi invece connaturati al corretto esercizio della professione forense).

♦LE ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE NON SONO SCRIMINATE DALLA PROVOCAZIONE ALTRUI
CNF – sentenza 2017-207- Espressioni sconvenienti e offensive

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.

♦VIETATO RECAPITARE BROCHURE DELLO STUDIO LEGALE AL DOMICILIO DI POTENZIALI CLIENTI
CNF – sentenza 2017-203 – Brochure e Informazione

La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale
CNF – sentenza del 1° dicembre 2017, n. 203

 

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