Blockchain e smart contract: la storia italiana

una catena con anelli e bit

Blockchain e smart contract: la storia italiana

In questo articolo sono raccolti tutti i passi legislativi e attuativi per la disciplina nell’ordinamento italiano della tecnologia blockchain e smart contract.
Il percorso prende le mosse dalla presentazione dei primi emendamenti contenuti nel pacchetto “Stabilità 2019”  presentato dal Governo M5S-Lega, rimandando passaggio per passaggio agli articoli che sono stati redatti da me per Avvocatoquattropuntozero in Altalex.

 

  • 12 febbraio 2019 Approda in Gazzetta Ufficiale al norma relativa alla disciplina della blockchain e smart contracts
    Legge di conversione del Decreto semplificazioni Legge, 11/02/2019 n° 12, G.U. 12/02/2019, articolo 8 ter

Art. 8-ter (Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract). – 1. Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
2. Si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o piu’ parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Agenzia per l’Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3».

 

  • 10 Gennaio 2019  Blockchain, il Parlamento ci riprova: spunta l’emendamento per il riconoscimento giuridico
    Il gruppo M5S ha presentato due emendamenti al decreto legge “semplificazione”, all’esame in queste ore presso le commissioni Affari Costituzionali e Lavori pubblici del Senato.
    Come già prefigurato in Avvocatoquattropuntozero, il primo – a prima firma di Patuanelli- riguarda il riconoscimento giuridico del sistema dei registri distribuiti dopo che il suo inserimento era stato espunto dal testo governativo. La formulazione comprende anche la definizione degli smart contracts.

La norma definisce le tecnologie basate su registri distribuiti, le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso delle DLT produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’art. 41 del Regolamento UE n. 910/2014.
Leggi https://www.altalex.com/documents/news/2019/01/11/blockchain-il-parlamento-ci-riprova-spunta-emendamento-per-il-riconoscimento

 

  • 17 dicembre 2018  Blockchain, passo indietro del Governo: no al riconoscimento giuridico

Sul riconoscimento giuridico della blockchain il Governo ha dovuto fare un passo indietro e, al momento, la norma più volte annunciata (e fisicamente inserita) nello schema di decreto legge semplificazione non figura tra quelle approdate in Gazzetta Ufficiale venerdì scorso, con la pubblicazione del Decreto Legge 135/2018 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), in vigore da sabato.

Il Governo ha dovuto rinunciare a inserire il riconoscimento giuridico dei sistemi di DLT nel decreto legge in quanto troppo “eccentrico” rispetto ai temi centrali del decreto e senza i necessari requisiti di necessità e urgenza, ed il Quirinale ha chiesto di espungerlo. Se ne riparlerà in Parlamento, in fase di conversione, dove la norma dovrebbe essere ripresentata sotto forma di emendamento. Leggi https://www.altalex.com/documents/news/2018/12/17/blockchain

 

 

  • 19 ottobre 2018  Blockchain entra nell’ordinamento: dati e info certificati con DLT avranno valore giuridico

La tecnologia blockchain entra nell’ordinamento giuridico. Le “informazioni e i dati certificati tramite la tecnologia dei registri distribuiti avranno con la stessa validità giuridica attribuita a informazioni e dati certificati con altre tecnologie”.

Ecco il riconoscimento giuridico che il Governo assegna alla tecnologia per nodi, con una formula che certo non mancherà di sollevare questioni (per esempio: se il dato non è certificato con tecnologia?).
Il testo della norma, annunciata dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri che ha varato il pacchetto Stabilità 2019, è al momento contenuto nel disegno di legge di semplificazione che, tra l’altro, contiene anche disposizioni in materia di start up.
Leggi https://www.altalex.com/documents/news/2018/10/19/blockchain-entra-ordinamento-dati-e-info-certificati-con-dlt-avranno-valore-giuridico

 

 

 

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